ENCICLOPEDIA POLITICA
Corte dei Conti
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La Corte dei Conti è un organo costituzionale,
previsto dall’articolo
100 della
costituzione italiana, che lo ricomprende tra gli
organi ausiliari dello
Stato.
Anche se sono intervenute modificazioni nella sua
organizzazione e nelle sue funzioni, la Corte dei
Conti è un organismo che risale ai primi anni di
vita dello stato italiano; infatti fu istituita il 14
agosto del
1862, perché vigilasse sulle amministrazioni dello
Stato.
E’ un organo con funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali.
Indice[nascondi] |
Composizione per le funzioni giurisdizionali
La Corte dei Conti, per l'espletamento delle funzioni giuridiszionali si articola in:
- 3 sezioni centrali, che fungono da tribunali di secondo grado
- sezioni regionali
- 2 sezioni per le provincie di Trento e Bolzano
- sezioni riunite che giudico sui conflitti di competenza
Composizione per le funzioni di controllo
Le articolazioni della Corte dei Conti in sede di controllo sono:
- la Sezione Controllo Stato: svolge i suoi compiti ai sensi della legge n. 20 del 1994, modificata dalla lege n. 639 del 1996, e seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite secondo un doppio filo conduttore: la verifica di legittimità e la verifica di efficienza-efficacia-economicità. La Sezione si articola in quattro collegi, uno per il controllo sugli atti, uno per il controllo sulla gestione delle entrate, e due per il controllo sulla gestione delle spese.
- la Sezione di Controllo Enti pubblici: continua ad operare ai sensi della legge n. 259 del 1958, anche a seguito della imponente privatizzazione degli anni '90, controllando la gestione complessiva degli Enti pubblici, rilevandone gli squilibri gestionali specie in materia di appalti, di aiuti statali e di concorrenza.
- la Sezione di Controllo Enti locali estende il suo controllo in particolare sui progetti di opere pubbliche finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, sui progetti cofinanziati dalla Comunità Europea, sui parcheggi finanziati ai sensi della legge n. 122 del 1989, e sulla gestione diretta o indiretta da parte degli enti locali di alcuni servizi pubblici (piscine, ecc.).
- la Sezione controllo Affari comunitari e internazionali, nuovo organo collegiale istituto ai sensi della legge n. 20 del 1994, che svolge un controllo successivo di tipo diffuso e un controllo di tipo specifico (controllo-referto), al fine di riferire al Parlamento italiano ed ai Consigli Regionali sui programmi nazionali che utilizzano fondi comunitari.
Le Sezioni Riunite hanno competenza a definire per ogni semestre dell'anno i criteri generali e gli indirizzi d coordinamento per il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e ad emettere il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato
Funzioni
La Corte dei Conti effettua un controllo
preventivo di legittimità sugli atti del
governo e della
pubblica amministrazione, ed un controllo a
consuntivo sui bilanci dello
stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli
enti per i quali lo stato contribuisce alla gestione
ordinaria.
Le funzioni di controllo della Corte sono estese alla
amministrazioni decentrate dello stato (Regioni,
province e comuni), al fine di garantire i vincoli di
stabilità interni all'Italia e quelli derivanti
dall'appartenenza alla
Comunità Europea.
Anche per i controlli sulle amministrazioni locali, il
controllo è sia preventivo, sulla legittimità degli
atti, che consuntivo, sui risultati della gestione
finanziaria. In questo caso le Sezioni decentrate della
Corte riferiscono ai Consigli degli enti interessati.
Esercita le funzioni giurisdizionali in materia di
contabilità pubblica e pensioni dei funzionari di Stato.
La Corte svolge le sue funzioni consultive predisponendo
pareri e referenti, quando è chiamata a riferire
direttamente alle
Camere sul risultato dei controlli.
Per le decisioni assunte dalla Corte nelle sue funzioni giurisdizionali (in sede di Adunanza Generale) è ammesso ricorso in Cassazione unicamente per controversie sulla giurisdizione, secondo il dettato dell'articolo 103 della costituzione.
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